Finalmente la Cassazione mette fine a questa diatriba durata anni. Le Guardie Giurate Volontarie con Decreto Prefettizio possono vigilare sul rispetto della legge 157/92, non c’è bisogno dell’esame regionale.
Le discussioni sulla qualifica delle guardie zoofile riemergono a cadenza costante. La terza sezione penale della Cassazione torna sulla questione ribadendo che, anche se non sono agenti di pubblica sicurezza e sono agenti di polizia giudiziaria solo se di mezzo ci sono animali d’affezione, sono pur sempre guardie giurate. E dunque possono esercitare i poteri di vigilanza e accertamento concessi dalla legge quadro sulla caccia (articolo 28).
La 157/92 affida infatti la vigilanza venatoria anche alle guardie giurate delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal governo. Le guardie zoofile possono dunque chiedere a chi è “in esercizio o in attitudine di caccia” di esibire la licenza, il tesserino, la polizza assicurativa e la fauna abbattuta o catturata. Possono inoltre accertare, “anche a seguito di denuncia”, violazioni delle disposizioni sulla caccia e redigere verbali. Non possono però procedere a un sequestro, per il quale è necessario l’intervento di un agente di polizia giudiziaria.

Noi Guardie Zoofile della L.I.D.A. con decreto prefettizio in virtù della Legge 189/2004, abbiamo necessità di chiarezza in merito allo svolgimento della vigilanza sulla caccia, Legge 152/97 e sulla relativa legge regionale di zona.
Nell’anno 2015, abbiamo ricevuto una circolare da parte della Prefettura dove ci escludeva alla vigilanza sulla caccia in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero.
Da quella data non ci viene più data nessuna notizia nonostante diverse sentenze e consigli di Stato si sono orientati alla vigilanza sulla caccia e degli animali selvatici anche alla Guardie Zoofile riconosciute quale è anche la L.I.D.A.
Ci potete dare osservazioni in merito?
Grazie
Buonasera, come le ben sa, la legge 157/92 sulla caccia è una legge speciale demandata dallo stato alle regioni e province, che quindi è superiore alla legge quadro nazionale.
Di fatto noi guardie zoofile non possiamo intervenire sulla caccia e pesca, seppure la legge 157/92 preveda che le guardie zoofile possano intervenire amministrativamente ma non penalmente.
Ma occorre il mandato specifico della Regione/Provincia.
Questo è quanto.